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T.U. 16/02/2001Art. 113 (L) Dichiarazione di conformitā (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9) 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice č tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformitā degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchč, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110. Art. 114 (L) Responsabilitā del committente o del proprietario (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10) 1. Il committente o il proprietario č tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108. Art. 115 (L) Certificato di agibilitā (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, Decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilitā, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformitā o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. Art. 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12) 1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonchč dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107. 2. Sono altresė esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformitā di cui all'articolo 113. Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformitā o del certificato di collaudo (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13) 1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali č giā stato rilasciato il certificato di agibilitā, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformitā o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. 2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformitā o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilitā con gli impianti preesistenti. 3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, č possibile ricorrere alla certificazione di conformitā dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111. Art. 118 (L) Verifiche (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14) 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformitā degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unitā sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltā di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalitā stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta. Art. 119 (L) Regolamento di attuazione (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15) 1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalitā di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessitā tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza. Art. 120 (L) Sanzioni (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16) 1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalitā previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalitā previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalitā della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonchč gli aggiornamenti dell'entitā delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. Art. 121 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17) 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo. Capo VI Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici Art. 122 (L) Ambito di applicazione (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25) 1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonchč, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo č graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico. Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, č considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario giā in opera. 2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della Legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. 3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le ca- ratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonchč dei componenti degli edifici e degli impianti. 5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. 6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unitā immobiliare. 7. Negli edifici di proprietā pubblica o adibiti ad uso pubblico č fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica. 8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza. Art. 125 (L -R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. 3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalitā stabilite con proprio Decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una copia della documentazione č conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. Art. 126 (R) Certificazione di impianti 1. Il committente č esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltā di cui all'articolo 111, comma 2. Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo (Legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29) 1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda. Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30) |
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